Emendamento: non accetteremo elemosine

Emendamento: non accetteremo elemosine

Questo è l’emendamento che hanno accettato bipartisan tutti Senatori delle le forze politiche a Vicenza. Come potete vedere si fonda su soldi veri anticipati dallo Stato per tutti i risparmiatori. Non accetteremo elemosine !

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Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 25 Giugno 2017, n. 99, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonchè per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca spa”, convertito con modificazioni con L.21 del 31.07.2017, al fine di anticipare i tempi della Liquidazione a favore dei soggetti proprietari di titoli rappresentativi di capitale sociale delle due banche in LCA alla data del 04.03.2016, è aggiunta, dopo la lettera d), la seguente lettera: “e) dispone, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle due banche, l’erogazione a favore di ciascun soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dell’ammontare massimo di 2000 milioni di Euro, da utilizzarsi entro i sei mesi successivi per il soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, del credito risarcitorio del prezzo d’acquisto a favore di soggetti titolari alla data del 04.03.2016 di titoli rappresentativi del captale sociale delle due banche, che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo. In caso di rigetto dell’istanza di ammissione al passivo le somme erogate dovranno essere restituite entro 60 giorni dalla definitività del provvedimento di rigetto: è in ogni caso esclusa l’applicazione di interessi. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall’erogazione di cui al presente comma è pagato dal soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa dopo i crediti indicati all’art. 2, comma 1, lettera a) punto i, ai crediti ad questo equiparati e ai crediti prededucibili previsti dal presente decreto.”
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